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Dal Tar della Toscana una notizia attesa dai gestori di strutture ricettive destinati agli affitti brevi: naturalmente occorre identificare di persona i propri ospiti ma l’obbligo di check-in può essere assolto anche da remoto usando apparati elettronici, come per esempio le telecamere. È il principio appena ribadito dal Tar per la Toscana che, nel respingere il ricorso presentato da una società di Firenze, ha ripercorso le vicende che hanno riguardato questo punto controverso nella gestione degli affitti brevi. A partire dalla circolare del 18 novembre 2024, che era stata annullata poco dopo la pronuncia del Tar del Lazio perché, a parere dei giudici amministrativi, introduceva un obbligo di identificazione de visu non previsto dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (articolo 109).
Infine a esprimersi sulla questione era stato il Consiglio di Stato che aveva riformato la decisione del Tar con alcune decisive osservazioni sulla circolare del Viminale: per identificare l’ospite della struttura si possono utilizzare dispositivi di videocollegamento all’ingresso della struttura che consentano di accertare la corrispondenza tra ospite e titolare del documento di identità oppure trasmesso con un altro canale al momento dell’accesso alla struttura.
Restano invece vietate, sottolinea il Tar della Toscana,
«le modalità di identificazione (e di accesso) da remoto consistenti nella sola acquisizione dei documenti di identità degli ospiti, senza alcuna forma di controllo visivo della corrispondenza fra i titolari dei documenti stessi e le persone che fisicamente fanno ingresso nella struttura».
In altri termini: stop al self check in con le chiavi lasciate nella key box e documenti inviati per via telematica senza alcuna verifica da parte del gestore.