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Il Decreto Assessoriale n. 1920 del 24 giugno 2026 introduce diverse novità e precisazioni riguardanti le locazioni turistiche in Sicilia, in risposta a recenti sentenze del TAR e modifiche legislative.
Proroga dei termini per la documentazione: ferma restando la scadenza del 30 giugno 2026 per l’invio della comunicazione iniziale (Allegato B), le locazioni turisti che che hanno avviato le procedure ma non hanno ancora ricevuto i documenti tecnici dagli enti preposti hanno tempo fino al 30 dicembre 2026 per integrare la documentazione tecnica.
Sicurezza e impianti: è obbligatorio che gli alloggi siano dotati di un estintore a norma, di un rilevatore di gas combustibili e di un rilevatore di monossido di carbonio. È inoltre necessario allegare perizie di asseveramento degli impianti elettrico, idrico e del gas.
Esclusione dall’obbligo di salvataggio in piscina: le locazioni turistiche sono esplicitamente escluse dall’obbligo di disporre di un assistente bagnante per le proprie piscine, a differenza di altre strutture ricettive.
Aggiornamento terminologico: la normativa ora fa riferimento a “dimore destinate in tutto o in parte a locazioni brevi o turistiche”.
Semplificazioni derivanti dalla sentenza TAR: a seguito dell’annullamento di alcune norme precedenti, le locazioni turistiche (in quanto parte delle strutture extralberghiere) non sono più soggette a determinati obblighi, tra cui:
Procedure di comunicazione: per regolarizzare le strutture già esistenti, i locatori devono inviare l’Allegato B compilato alla casella PEC specifica (servizioturistico.ct@certmail.regione.sicilia.it).
La mancata integrazione dei documenti entro i termini comporterà la cessazione dell’attività e la revoca dei codici CIR e CIN.