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AFFITTI BREVI A FIRENZE: DOPO LA SENTENZA DEL TAR DELLA TOSCANA, AIGAB VALUTA IL RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO

18 Maggio 2026

Sentenza TAR Toscana Variante P.O. Comune di Firenze (15 maggio 2026)

Il TAR della Toscana ha respinto i ricorsi contro il Regolamento del Comune di Firenze sugli affitti brevi, introdotto nel maggio 2025 con l’obiettivo di limitarli nel centro storico e nell’area Unesco, presentati da alcuni tra i principali operatori professionali degli Affitti Brevi, associazioni di categoria e cittadini privati, che contestavano presunte violazioni dei principi costituzionali sulla proprietà privata e sulla libertà d’impresa, oltre a possibili contrasti con la Direttiva europea sui servizi e con le competenze legislative statali.

IL MERITO DELLA CONTROVERSIA

Il Regolamento comunale introdotto, infatti, limita le locazioni turistiche alle unità già destinate a questo uso nel 2024, introduce autorizzazioni quinquennali, una superficie minima di 28 metri quadrati e vieta nuovi insediamenti residenziali turistici. Il ricorso era stato presentato proprio contro la Variante al Piano Operativo del Comune di Firenze, con cui è stato introdotto il sopra citato divieto di insediamento di nuove locazioni turistiche brevi nell’area UNESCO, con la nuova nozione di uso residenziale temporaneo. Il ricorso contestava tanto i profili sostanziali dei provvedimenti – con particolare riferimento all’assenza di un effettivo incremento del carico urbanistico – quanto le modalità procedimentali adottate dal Comune, ritenute carenti sotto il profilo della partecipazione e dell’istruttoria.

Il TAR ha rigettato entrambe le obiezioni, riconducendo i provvedimenti comunali al legittimo esercizio della discrezionalità pianificatoria, finalizzata a regolamentare il fenomeno delle locazioni turistiche e a ripristinare la residenza stanziale nel centro storico. Di qui l’esultanza della Sindaca Funaro che si è detta pronta ad estendere le limitazioni anche al di fuori del Centro Storico di Firenze.

LA POSIZIONE DI AIGAB

AIGAB ritiene tuttavia opportuno sottolineare come la pronuncia sia stata determinata in misura decisiva dall’intervento della nuova Legge Regionale toscana, approvata nel corso del giudizio e successivamente confermata dalla Corte Costituzionale, che ha di fatto ridotto lo spazio di accoglimento di numerosi motivi di ricorso su cui gli operatori del settore riponevano fondate aspettative. Sui profili non coperti da tale sopravvenienza normativa, il Tribunale ha adottato interpretazioni difficilmente condivisibili e che saranno oggetto di valutazione per una possibile azione di appello al Consiglio di Stato. AIGAB continuerà a seguire con attenzione l’evoluzione del contenzioso, a tutela del diritto degli operatori professionali a operare in un quadro normativo certo e proporzionato.

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