Articolo in fase di aggiornamento

Il CIN

, se sei:

  • titolare o gestore di strutture turistico-ricettive definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
  • locatore di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
  • locatore di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

Puoi richiedere il CIN tramite la Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (BDSR), accedendo alla piattaforma bdsr.ministeroturismo.gov.it utilizzando SPID o CIE.

Hai già ottemperato agli obblighi eventualmente previsti nella tua Regione o Provincia Autonoma? In tal caso puoi aprire una segnalazione.

Dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Avviso che attesta l’entrata in funzione della piattaforma per l’assegnazione del CIN sull’intero territorio nazionale, avvenuta il 3 settembre 2024. Nel caso di strutture in possesso di CIR o equivalente regionale al 3 settembre 2024, si hanno a disposizione 120 giorni. Decorso questo termine sarai suscettibile di sanzioni.

No, le disposizioni relative ai codici identificativi previsti dalle normative delle Regioni, delle Province Autonome e dei Comuni rimangono valide, pertanto se sei soggetto all’obbligo di possedere ed esporre il codice regionale o provinciale, lo dovrai esporre insieme al CIN.

Hai complessivamente 120 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso che attesta l’entrata in funzione della piattaforma per l’assegnazione del CIN sull’intero territorio nazionale.

Hai 30 giorni di tempo dalla data di attribuzione del codice identificativo regionale o provinciale.

Dopo l’applicazione delle disposizioni sul CIN, per richiedere il codice nazionale hai 10 giorni di tempo a partire dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento di attribuzione del codice previsto dalla normativa regionale o provinciale.

Il CIN dovrà essere esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento (qualora non sia possibile affiggere un cartello, suggeriamo di inserire il CIN all’interno del citofono per evitare contrasti con i condomini), nel rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, e andrà indicato all’interno di ogni annuncio (nell’apposito campo predisposto dalle OTA, sul proprio sito internet, su eventuali annunci sui social).

Consigliamo di seguire le regole della propria Regione anche per quanto riguarda l’esposizione del CIR. Sicuramente è opportuno inserire invece sia il CIR che il CIN sulla porta dell’appartamento all’interno del palazzo.

I requisiti di sicurezza

Tutte le unità immobiliari destinate alla locazione breve o per finalità turistiche, gestite in forma imprenditoriale o non imprenditoriale, devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti e di estintori portatili a norma di legge. Le unità gestite in forma imprenditoriale devono, inoltre, rispettare i requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.

No, se l’immobile non è dotato di impianto a gas ed è escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio, sei esonerato da tale obbligo.

Come specificato dal Ministero del Turismo, la corretta installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio è definita dal Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37. In ogni caso, per buona prassi di sicurezza, tutti gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza devono essere realizzati e manutenuti in efficienza conformemente alle norme tecniche emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e alle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore. I dispositivi devono inoltre essere dotati della funzione di segnalazione dell’allarme idonea ad avvertire velocemente gli occupanti del pericolo.

È sufficiente la presenza dei dispositivi all’interno della struttura.

Ci sono delle tipologie di rilevatori a batteria che possono essere utilizzate, ma ci sono alcune criticità legate al loro utilizzo: si scaricano e possono essere più facilmente spostati o asportati dagli ospiti. Dopo ampia condivisione con responsabili di sicurezza, abbiamo deciso di consigliare quelli che vengono attaccati ad una presa elettrica.

AIGAB consiglia questo rilevatore combinato; il dispositivo è munito di adesivo CE e certificazione.

 

Stiamo inoltre negoziando degli accordi e delle convenzioni con dei fornitori di cui a breve daremo evidenza agli associati.

Gli estintori portatili a norma di legge devono:

  • essere ubicati in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo;
  • essere installati uno ogni 200 metri quadrati di pavimento o frazione e, in ogni caso, deve essere presente almeno un estintore per piano;
  • avere capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m
  • gli estintori devono essere controllati periodicamente, secondo le istruzioni contenute nella norma tecnica UNI 9994-1 e nel manuale d’uso e manutenzione rilasciato dal produttore.

La norma parla di un estintore ogni 200 metri quadri, per cui l’interpretazione è che se nello stesso pianerottolo ci sono 3 case da 50 mq l’una, mettere un estintore su quel pianerottolo dovrebbe essere sufficiente, mentre nel caso di una villa di 205 mq sono necessari due estintori. Abbiamo discusso su questo aspetto con il Direttore Generale del Ministero e con il Ministero degli Interni, entrambi condividono questa interpretazione.

Stiamo negoziando degli accordi e delle convenzioni con dei fornitori di cui a breve daremo evidenza agli associati.

Le sanzioni

La mancata richiesta di CIN è punita con la sanzione pecuniaria da euro 800 a euro 8.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.

La mancata esposizione e indicazione del CIN è punita con la sanzione pecuniaria da euro 500 a euro 5.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile, per ciascuna struttura o unità immobiliare per la quale è stata accertata la violazione, con l’immediata rimozione dell’annuncio irregolare pubblicato.

In assenza dei requisiti di sicurezza degli impianti, come prescritti dalla normativa statale e regionale vigente, per le unità gestite in forma imprenditoriale, vengono applicate le sanzioni previste dalla relativa normativa statale o regionale.

In caso di assenza dei dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti e degli estintori portatili a norma di legge, è prevista una sanzione pecuniaria da euro 600 a euro 6.000 per ciascuna violazione accertata. 

L’esercizio dell’attività di locazione per finalità turistiche o ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, in forma imprenditoriale, direttamente o tramite intermediario, in assenza presentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune nel cui territorio è svolta l’attività, è punito con la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 10.000, in relazione alle dimensioni della struttura o dell’immobile.

Se hai altre domande scrivi a [email protected]

 

Per ulteriori approfondimenti consulta le FAQ del Ministero del Turismo.

 

Guarda qui il webinar “Cosa cambierà con la nuova Banca Dati Unica?” del 16 settembre con Avantio.